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D.P.R. 16/12/1992 n. 495Art. 359. (art. 162 cod. Str.) (caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo) 1 . Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma secondo, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard c.i.e. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella. ------------------------------------------------------------- - ........icoordinate dei 4 punti che delimitano.i...fattore... . .colore.i...le zone consentite nel diagramma...i.di luminanza. ........icolorimetrico c.i.e. 1931 (illuminantei....minimo... . ........i..normalizzato d65, geometria 45/o)...i............. . --------i--------------------------------------i------------- - ........i.....1.......2........3.........4.....i............. . ........i--------------------------------------i------------- - .......xi...0,305...0,355....0,335.....0,285...i............. . Bianco..i......................................i.....0,40.... . .......yi...0,305...0,355....0,375.....0,325...i............. . --------i--------------------------------------i------------- - .......xi...0,690...0,595....0,569.....0,655...i............. . Rosso...i......................................i.....0,03.... . .......yi...0,310...0,315....0,341.....0,345...i............. . 2 . Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente: ------------------------------------------------------------- ....angolo....i.......angolo.........icoefficiente aereico di. Di divergenza.i..di illuminazione....i...intensità luminosa. ..a in primo..i....b1 in primo.......i....r' in edxlux1xmq... ..............i......................i----------------------- ..............i con b2 uguale o gradii..bianco.........rosso. --------------i----------------------i----------------------- ..............i...........5..........i....800...........215.. .....0,2......i..........30..........i....400...........100.. ..............i..........40..........i....250............60.. ..............i...........5..........i....550...........150.. .....0,33.....i..........30..........i....265............60.. ..............i..........40..........i....125............28.. ..............i...........5..........i....200............45.. .....0,5......i..........30..........i....100............26.. ..............i..........40..........i.....50............13.. 3 . Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui applicato senza punti di distacco. Art. 360. (art. 163 cod. Str.) (convogli militari, cortei e simili) 1 . Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale. 2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servizi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare. 3 . Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti. 4 . I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma uno sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive. 5 . Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicoli della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero inizio colonna e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero fine colonna. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione fine colonna e posteriormente altro cartello con l'iscrizione inizio colonna: Paragrafo 4 - carichi sporgenti e trasporto merci pericolose (artt. 163-168 codice della strada) Art. 361. (art. 164 cod. Str.) (pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico) 1 . I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma nove, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura v.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm2. Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45 gradi. 2 . Il pannello di cui al comma uno deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse. 3 . Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente. 4 . In ordine alla fabbricazione, prova e approvazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192. Art. 362. (art. 164 cod. Str.) (restituzione dei documenti) 1 . Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dello articolo 164, comma nove, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione. 2 . Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma nove, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione. Art. 363. (art. 167 cod. Str.) (accertamento della massa dei veicoli) 1 . Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi della polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purchè in regola con le prescritte verifiche di legge. Art. 364. (art. 168 cod. Str.) (disposizioni applicabili) 1 . Fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi due, tre e quattro del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579. Art. 365. (art. 168 cod. Str.) (merci pericolose in relazione ai limiti di velocità) 1 . Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti di velocità di cui all'articolo 142, comma tre, lettera b), del codice, si intendono per merci pericolose solo quelle comprese nella classe i della classifica di cui allo articolo 168, comma uno, del codice. Art. 366. (art. 168 cod. Str.) (circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose) 1 . Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il ministro dei lavori pubblici, in concerto con il ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di determinate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari. Art. 367. (art. 168 cod. Str.) (sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose) 1 . Fatte salve le disposizioni generali previsti dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose. Art. 368. (art. 168 cod. Str.) (trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità) 1 . È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade. 2 . È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purchè tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. 3 . La direzione generale della m.c.t.c. Può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto. Art. 369. (art. 168 cod. Str.) (controlli) 1 . Il ministero dei trasporti direzione generale della m.c.t.c., può disporre visite ispettive da eseguire dal personale della direzione generale della m.c.t.c. Individuato all'articolo 80, comma dieci, del codice, presso le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti previsti dall'articolo 168 del codice, per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse. Art. 370. (art. 168 cod. Str.) (incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose) 1 . Il ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilità di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per lo approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni. Paragrafo 5 - altri comportamenti (artt. 169-173 codice della strada) Art. 371. (art. 169 cod. Str.) (persone e carichi trasportabili) 1 . Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. ..." oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, alla analoga voce "posti n. ... Compreso il conducente". 2 . Le annotazioni del tipo: 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 3 . Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 4 . Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della direzione generale della m.c.t.c. Senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 5 . Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.
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